La Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un imputato che, dopo aver concordato una pena tramite patteggiamento per rapina e lesioni, ha impugnato la sentenza chiedendo l'assoluzione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il principio chiave riguarda il rapporto tra patteggiamento e proscioglimento ex art. 129 c.p.p.: il giudice non è tenuto a motivare in modo approfondito perché non assolve l'imputato, a meno che non emergano dagli atti prove evidenti della sua innocenza. Un accordo sulla pena, una volta ratificato, non può essere messo in discussione con motivi generici. L'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato a pagare una sanzione.
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