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Art. 426 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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Patteggiamento e ricorso per cassazione: i limiti dell’impugnazione
L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena con la Procura, ottenendo una sentenza di patteggiamento davanti al Giudice per le indagini preliminari. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso alla Suprema Corte lamentando la mancata verifica di cause di non punibilità e l'assenza di un'adeguata motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che il tema relativo a patteggiamento e ricorso per cassazione è regolato da limiti rigorosi e tassativi. L'accordo iniziale limita fortemente la facoltà di contestare la motivazione o pretendere un'ulteriore verifica sull'eventuale proscioglimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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