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Art. 425 Codice di Procedura Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 425 Codice di Procedura Civile

Mansioni superiori: come si contano i dipendenti?
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello che riconosceva il diritto di un dipendente bancario all'inquadramento superiore per mansioni di coordinamento. La sentenza chiarisce che nel calcolo del numero di dipendenti coordinati, necessario per la promozione, devono essere inclusi anche i lavoratori temporaneamente assenti o 'prestati' da altre unità operative. La Corte ha inoltre ribadito gli ampi poteri istruttori del giudice d'appello nel rito del lavoro, che può ammettere nuove prove se indispensabili per la decisione.
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Onere della prova CCNL nel fallimento: la Cassazione
Un dirigente si opponeva all'esclusione dal passivo fallimentare della sua indennità di preavviso. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che nell'ambito delle opposizioni al passivo, l'onere della prova del CCNL invocato grava sul lavoratore, poiché si applica il rito ordinario e non le norme speciali del processo del lavoro che concedono al giudice poteri istruttori d'ufficio.
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Indennità di sostituzione: quando non è domanda nuova
Un dirigente medico ha svolto mansioni superiori chiedendo in giudizio specifiche indennità. La Corte d'Appello ha respinto la sua richiesta per la più limitata indennità di sostituzione, ritenendola una domanda nuova e inammissibile. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che la richiesta di un compenso minore basato sugli stessi fatti non costituisce una domanda nuova. In base al principio 'iura novit curia', spetta al giudice qualificare correttamente la richiesta, riconoscendo che la pretesa minore è implicitamente contenuta in quella maggiore.
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Licenziamento per video social: quando è illegittimo?
La Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità di un licenziamento per video social ai danni di una commessa. Il video, pubblicato su una nota piattaforma, esprimeva noia e insofferenza per il lavoro con espressioni colloquiali, ma secondo la Corte non costituiva una violazione così grave da rompere il vincolo fiduciario e giustificare il licenziamento. La sanzione è stata giudicata sproporzionata, in quanto la condotta non integrava un disprezzo per l'azienda ma una generica insoddisfazione, punibile al massimo con una sanzione conservativa.
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