Una lavoratrice ha chiesto il riconoscimento del quinto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro FISM per il periodo in cui ha lavorato come educatrice presso uno spazio ricreativo per l'infanzia. L'azienda si è opposta, sostenendo che tale livello spetti solo a chi lavora nei veri e propri asili nido. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando che l'inquadramento professionale dipende dalla struttura di appartenenza e non dalle sole mansioni. Gli spazi ricreativi presentano differenze sostanziali rispetto agli asili nido, come un orario ridotto e l'assenza di pasti e riposo per i bambini. Di conseguenza, la lavoratrice perde la causa e non ha diritto alle differenze retributive richieste.
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