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Art. 423-bis Codice Penale — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 423-bis Codice Penale

DASPO e Incendio: La Cassazione conferma l’obbligo di presentazione
Un tifoso ha ricevuto un DASPO e l'obbligo di presentazione alla polizia per dieci anni, dopo aver causato un incendio boschivo sul Monte Pellegrino. L'incendio è avvenuto a causa dell'uso di fumogeni e razzi durante una partita di calcio, sebbene lontano dallo stadio. Il tifoso ha contestato la misura, sostenendo la mancanza di pericolosità sociale e difetti di motivazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità del DASPO e dell'obbligo di presentazione, sottolineando la gravità del fatto, la pericolosità del soggetto (con precedenti DASPO e penali) e la corretta motivazione del provvedimento. La sentenza ribadisce i criteri per la convalida del DASPO e obbligo di presentazione.
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DASPO per tifosi recidivi: la Cassazione conferma la linea dura
Il Questore di Palermo ha imposto a un tifoso un nuovo provvedimento di DASPO con l'obbligo di firma, a causa del suo coinvolgimento in un incendio boschivo nei pressi dello stadio durante una partita di calcio. Essendo il tifoso già destinatario di un precedente divieto, l'autorità ha applicato la misura aggravata prevista per i recidivi. Il tifoso ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il vecchio provvedimento risalisse a prima della riforma del 2019 e che l'obbligo di firma automatico violasse la Costituzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il DASPO per tifosi recidivi si applica legittimamente anche se il precedente divieto è anteriore alla riforma, in quanto costituisce un semplice presupposto di fatto. Il tifoso perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Incendio boschivo: custodia cautelare e prove
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un indagato per un grave incendio boschivo in una riserva naturale. La custodia cautelare in carcere è stata confermata sulla base di un solido quadro probatorio, che include messaggi WhatsApp, intercettazioni e ammissioni, ritenuto sufficiente a dimostrare la gravità indiziaria e un concreto pericolo di reiterazione del reato.
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