Il Questore di Palermo ha imposto a un tifoso un nuovo provvedimento di DASPO con l'obbligo di firma, a causa del suo coinvolgimento in un incendio boschivo nei pressi dello stadio durante una partita di calcio. Essendo il tifoso già destinatario di un precedente divieto, l'autorità ha applicato la misura aggravata prevista per i recidivi. Il tifoso ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il vecchio provvedimento risalisse a prima della riforma del 2019 e che l'obbligo di firma automatico violasse la Costituzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il DASPO per tifosi recidivi si applica legittimamente anche se il precedente divieto è anteriore alla riforma, in quanto costituisce un semplice presupposto di fatto. Il tifoso perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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