L'Imputato, accusato di danneggiamento aggravato, ottiene l'ammissione al rito abbreviato condizionato all'audizione di un testimone chiave. Tuttavia, la difesa omette di citare formalmente il testimone per l'udienza. I giudici di merito dichiarano la decadenza dalla prova e convertono il processo in rito abbreviato semplice, condannando l'uomo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Imputato: la mancata citazione del testimone non comporta l'automatica decadenza dalla prova né la revoca del rito speciale. Il giudice ha l'obbligo di valutare l'effettiva rilevanza della testimonianza prima di escluderla. La sentenza viene annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio.
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