L'Imputato, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, propone ricorso in Cassazione lamentando la nullità della notificazione dell'avviso di prosecuzione del processo, eseguita presso il difensore d'ufficio anziché presso quello di fiducia. Eccepisce inoltre il travisamento delle prove relative ad alcune intercettazioni telefoniche. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. La nullità della notificazione dell'avviso di ripresa del processo costituisce una nullità di ordine generale e non assoluta; pertanto, doveva essere eccepita entro la sentenza di primo grado e non per la prima volta in appello. Riguardo al travisamento delle prove, la doglianza è inammissibile poiché sollevata tardivamente e in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. L'Imputato viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »