Un imputato, condannato per bancarotta fraudolenta mentre era irreperibile, ha contestato la validità della sentenza. Sosteneva che dovesse applicarsi la nuova legge sulla sospensione del processo per assenza, entrata in vigore prima che la sua condanna diventasse definitiva. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: la nuova disciplina non è retroattiva. Non si applica ai processi in cui la sentenza di primo grado è stata emessa prima dell'entrata in vigore della nuova legge. Per questi casi, valgono le vecchie regole sulla contumacia e la condanna resta pienamente valida ed esecutiva.
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