Un uomo ha spinto una persona giù da una tromba delle scale, causandone la morte. I giudici di merito hanno qualificato il fatto come omicidio volontario, riconoscendo il dolo eventuale, ovvero l'accettazione del rischio di morte. L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che si trattasse di omicidio colposo o preterintenzionale, e contestando l'attendibilità dei testimoni e la valutazione dei fatti. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la correttezza della decisione dei giudici precedenti, ribadendo che la valutazione dei fatti spetta ai giudici di merito. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e a rimborsare le parti civili.
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