La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato d'ebbrezza, aggravata dall'aver provocato un incidente stradale in orario notturno. Il conducente contestava la validità del prelievo ematico, eseguito tre ore dopo il fatto e in un'unica soluzione, e negava la sussistenza dell'incidente in assenza di collisioni con altri veicoli. I giudici hanno chiarito che il prelievo ematico non richiede una doppia misurazione, a differenza dell'etilometro, e che la nozione di incidente stradale comprende anche la semplice fuoriuscita dalla carreggiata o l'urto contro ostacoli, senza necessità di danni a terzi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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