La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un uomo, condannato in via definitiva per scambio elettorale politico-mafioso, che chiedeva la riqualificazione del reato in fase esecutiva. L'uomo sosteneva che la sua condotta dovesse essere inquadrata in un reato meno grave, affermando che la norma applicata non era in vigore al momento dei fatti. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il giudice dell'esecuzione non ha il potere di modificare la qualificazione giuridica di un fatto già coperto da una sentenza definitiva (il 'giudicato'). Tale modifica è preclusa, salvo casi eccezionali come l'abolizione totale del reato, che qui non si è verificata. La condanna originale è stata quindi confermata.
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