La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato dalle persone offese contro un'ordinanza di archiviazione. I ricorrenti contestavano la motivazione del provvedimento, ritenendola apparente e dunque abnorme. La Suprema Corte ha chiarito che l'archiviazione è impugnabile esclusivamente per violazione del contraddittorio e non per vizi di motivazione riguardanti il merito della vicenda. Poiché il giudice aveva rispettato le regole procedurali, il ricorso è stato rigettato, ribadendo che la parola_chiave non può essere messa in discussione in sede di legittimità per valutazioni fattuali.
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