Un professionista del settore edile ha versato una somma a titolo di oblazione per un condono edilizio come misura precauzionale, chiedendone poi la restituzione poiché non era mai stato avviato un procedimento penale a suo carico. La Corte di Cassazione ha stabilito che il pagamento dell'oblazione per condono edilizio è una scelta volontaria finalizzata proprio a evitare le conseguenze penali dell'abuso. Di conseguenza, la somma versata ha una sua causa giuridica e non può essere considerata un pagamento indebito, rendendola quindi irripetibile (non rimborsabile).
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