Il G.i.p. aveva disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto per violazioni antisismiche commesse da un Costruttore, ritenendo tali reati permanenti. Il Costruttore ha impugnato il provvedimento, chiedendo invece l'archiviazione per prescrizione, poiché i lavori erano ultimati dal 2009. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'estinzione del reato per prescrizione è più favorevole rispetto alla particolare tenuità del fatto, in quanto quest'ultima viene iscritta nel casellario giudiziale e non cancella l'illecito. Poiché la permanenza dei reati antisismici cessa con l'ultimazione delle opere, il termine di prescrizione era ampiamente decorso. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza e disposto l'archiviazione per prescrizione.
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