La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte offesa contro un'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP. La Suprema Corte ha chiarito che l'ordinanza di archiviazione non è autonomamente impugnabile tramite ricorso per cassazione, a meno che non presenti profili di abnormità. Nel caso di specie, il giudice aveva correttamente esercitato le sue funzioni e non era ravvisabile alcuna stasi processuale. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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