La Corte di Cassazione ha stabilito che non commette il reato di peculato, ma quello di appropriazione indebita, l'amministratore di sostegno che preleva somme da un conto cointestato con l'assistito dopo la morte di quest'ultimo. La sentenza chiarisce che la qualifica di pubblico ufficiale cessa automaticamente con il decesso dell'amministrato. Di conseguenza, il reato, riqualificato, è stato dichiarato estinto per prescrizione, con rinvio al giudice civile per le questioni risarcitorie.
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