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Art. 411 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 411 Codice Civile

Peculato dell’amministratore di sostegno: stop all’autocompenso
L'Amministratore di Sostegno prelevava periodicamente somme dal conto corrente dell'Amministrata, giustificando tali uscite come autoliquidazione dell'indennità per la gestione svolta. Il Giudice Tutelare approvava inizialmente i rendiconti annuali senza rilevare l'irregolarità, ma successivamente rilevava la sottrazione non autorizzata di oltre 24 mila euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di peculato dell'amministratore di sostegno. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'incarico di tutela è a titolo gratuito. Solo il Giudice Tutelare possiede il potere discrezionale di liquidare un'equa indennità. L'amministratore non può mai attribuirsi autonomamente alcun compenso. La restituzione del denaro e la formale approvazione passata dei rendiconti non escludono il reato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'imputato alle spese e alla Cassa delle Ammende.
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Peculato Amministratore Sostegno: Condanna Confermata per Appropriazione
Un Amministratore di Sostegno è stato condannato per peculato. Egli si era appropriato di circa 77.000 euro dai conti della Beneficiaria. La difesa ha contestato la specificità dell'accusa e la qualificazione del reato, sostenendo che l'Amministratore non avesse l'obbligo di rendicontazione o che si trattasse di appropriazione indebita. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, ribadendo che l'Amministratore di Sostegno ha il possesso dei beni per ragioni d'ufficio. L'obbligo di rendicontazione è implicito nel ruolo. Il peculato dell'amministratore di sostegno è configurabile anche se l'imputato aveva deleghe private, poiché la disponibilità dei fondi derivava dalla sua funzione pubblica.
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