La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revisione di una condanna. Il ricorrente sosteneva l'illegittimità di alcune donazioni fatte da una persona assistita da un amministratore di sostegno. La Corte ha ribadito un principio fondamentale sulla capacità di donare dell'amministratore di sostegno: questa capacità è la regola e non l'eccezione. Una persona beneficiaria di amministrazione di sostegno conserva pienamente la facoltà di donare, a meno che il giudice tutelare non l'abbia espressamente vietata o limitata nel decreto di nomina. In assenza di un divieto esplicito, le donazioni sono perfettamente valide. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato a pagare le spese.
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