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Art. 410 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 410 Codice di Procedura Penale

Archiviazione per particolare tenuità del fatto o innocenza piena?
Una dipendente, con ruolo di direttrice di negozio, viene accusata del furto di una panchina in ferro del valore di circa 44 euro. Il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione per particolare tenuità del fatto. La dipendente si oppone, chiedendo una formula pienamente liberatoria per insussistenza del fatto. Il Giudice per le Indagini Preliminari accoglie l'opposizione e dispone l'archiviazione perché il fatto non sussiste. L'azienda proprietaria del negozio ricorre in Cassazione, ritenendo anomala la decisione del giudice di archiviare con una formula diversa da quella richiesta dal Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: il giudice ha il potere-dovere di verificare anzitutto se il reato sussista, prima di valutare la tenuità del fatto. L'azienda viene condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Opposizione alla richiesta di archiviazione: stop al ricorso PM
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa, ha ordinato lo svolgimento di ulteriori indagini. Il ricorrente lamentava vizi di notifica e il difetto di legittimazione dell'opponente, ritenuto non essere la reale persona offesa del reato di falsa perizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno ribadito che il provvedimento con cui il giudice respinge la richiesta di archiviazione e dispone nuove indagini non è autonomamente impugnabile. La legge consente il ricorso per cassazione solo contro l'ordinanza di archiviazione e unicamente nei limitati casi di nullità previsti dal codice di procedura penale.
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Opposizione alla richiesta di archiviazione: nullo il decreto
Il caso riguarda la vittima di una presunta diffamazione che ha presentato una tempestiva opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura. Tuttavia, a causa di un errore degli uffici giudiziari, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso il decreto di archiviazione senza esaminare l'atto della persona offesa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della vittima, stabilendo che l'omessa valutazione dell'opposizione viola il principio del contraddittorio. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice e ha ordinato la restituzione degli atti affinché venga debitamente valutata l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa.
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