Una dipendente, con ruolo di direttrice di negozio, viene accusata del furto di una panchina in ferro del valore di circa 44 euro. Il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione per particolare tenuità del fatto. La dipendente si oppone, chiedendo una formula pienamente liberatoria per insussistenza del fatto. Il Giudice per le Indagini Preliminari accoglie l'opposizione e dispone l'archiviazione perché il fatto non sussiste. L'azienda proprietaria del negozio ricorre in Cassazione, ritenendo anomala la decisione del giudice di archiviare con una formula diversa da quella richiesta dal Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: il giudice ha il potere-dovere di verificare anzitutto se il reato sussista, prima di valutare la tenuità del fatto. L'azienda viene condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »