Un giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile un'istanza di ricusazione contro di sé, ritenendola una mera ripetizione. La Cassazione ha annullato la sua decisione, ribadendo che la competenza ricusazione giudice spetta in via esclusiva alla Corte d'Appello, anche per la valutazione di ammissibilità, senza alcuna deroga.
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