Un'imputata per associazione mafiosa chiedeva la ricusazione del giudice, sostenendo la sua parzialità. I magistrati, infatti, avevano già giudicato un altro soggetto in un processo collegato, affermando l'esistenza del clan. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Ha stabilito un principio fondamentale: il fatto che un giudice si sia già espresso sull'esistenza di un'associazione criminale non lo rende automaticamente incompatibile a giudicare altri presunti membri in un processo separato. La ricusazione del giudice è valida solo se nella precedente sentenza è stata valutata anche la posizione specifica del nuovo imputato. L'imputata ha perso il ricorso.
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