Un Cittadino ha chiesto alla Regione Siciliana il **rimborso spese legali vittime mafia** per essersi costituito parte civile. La richiesta è stata negata perché il Cittadino era stato condannato per reati di stampo mafioso, ritenendolo non estraneo agli ambienti criminali. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma il Consiglio di Giustizia Amministrativa lo ha respinto, affermando che l'estraneità era un requisito implicito della legge, anche prima della sua esplicitazione nel 2008. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Cittadino. Ha confermato che l'interpretazione del giudice amministrativo non ha costituito un eccesso di potere giurisdizionale, ma una corretta attività di interpretazione della norma.
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