Il caso riguarda la tempestività della riassunzione di un giudizio tributario dopo la cassazione con rinvio. La Corte ha cassato la decisione precedente che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che il termine applicabile è quello annuale previsto dalla normativa tributaria specifica (D.Lgs. n. 546/1992), e non quello trimestrale di procedura civile. Questa applicazione rende la riassunzione dei ricorrenti tempestiva, sottolineando l'importanza della norma speciale.
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