L'Imputato ha proposto ricorso di legittimità contro la condanna per indebita introduzione di dispositivi di comunicazione in carcere, contestando anche il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'Inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici hanno chiarito che le doglianze richiedevano una nuova valutazione delle prove, operazione preclusa nei giudizi di legittimità. Inoltre, la difesa si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni già valutate e respinte con motivazione logica dalla Corte d'Appello. A causa della decisione, L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese del procedimento, oltre al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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