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Art. 391-ter Codice Penale

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Telefoni in carcere ed esclusione della particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per l'introduzione o detenzione non consentita di telefoni in istituto penitenziario, reato previsto dall'articolo 391-ter del codice penale. Il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto per evitare la sanzione penale. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile: le censure presentate erano generiche e si limitavano a riproporre le medesime argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, l'imputato perde la possibilità di vedere ridiscussa la condanna ed è condannato al pagamento delle spese di lite e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: no a nuove prove
L'Imputato ha proposto ricorso di legittimità contro la condanna per indebita introduzione di dispositivi di comunicazione in carcere, contestando anche il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'Inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici hanno chiarito che le doglianze richiedevano una nuova valutazione delle prove, operazione preclusa nei giudizi di legittimità. Inoltre, la difesa si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni già valutate e respinte con motivazione logica dalla Corte d'Appello. A causa della decisione, L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese del procedimento, oltre al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: patteggi la pena ma perdi il ricorso
L'Imputato ha pattuito la pena tramite il concordato in appello per reati di detenzione di sostanze stupefacenti, porto di armi e indebito ingresso di dispositivi in carcere. Nonostante l'accordo raggiunto e la rinuncia espressa ai motivi di gravame, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la motivazione sulla responsabilità penale. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Il patteggiamento in secondo grado impedisce di ridiscutere la colpevolezza o i vizi ordinari della pena. Il ricorso è ammesso solo per consenso viziato, difformità della sentenza dall'accordo o pene illegali. L'Imputato ha perso la causa e deve pagare le spese processuali e quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Cellulare in carcere: la Cassazione condanna anche l’uso condiviso
Due soggetti detenuti all'interno di una casa circondariale hanno utilizzato e condiviso un dispositivo telefonico non autorizzato per comunicare all'esterno. La difesa ha sostenuto che il telefono fosse custodito nella cella di uno solo dei due e che le chiamate servissero unicamente a sentire i parenti durante l'emergenza pandemica, chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto o il riconoscimento delle attenuanti. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e ha confermato la condanna. I giudici hanno stabilito che detenere, condividere o usare un cellulare in carcere integra pienamente il reato previsto dall'articolo 391-ter del codice penale, rendendo irrilevante il luogo preciso di occultamento del dispositivo.
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Telefoni in carcere: la Cassazione respinge i ricorsi
Due soggetti detenuti hanno subito una condanna per il reato di introduzione o detenzione di telefoni in carcere. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e vizi nella ricostruzione probatoria. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le impugnazioni. I motivi presentati si limitavano a reiterare argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito senza contestare puntualmente le motivazioni del provvedimento impugnato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Cellulare in carcere: basta il possesso senza tabulati
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un detenuto sorpreso a digitare su uno smartphone all'interno della propria cella. La difesa ha contestato la decisione sostenendo l'assenza dei tabulati telefonici per provare l'effettiva comunicazione verso l'esterno e la piena funzionalità del dispositivo. I giudici di legittimità hanno stabilito che detenere un cellulare in carcere funzionante e munito di SIM integra autonomamente il reato di indebita ricezione e uso di apparecchi di comunicazione. La presenza dell'oggetto nella struttura penitenziaria presuppone già una ricezione illecita, rendendo del tutto superflua l'analisi del traffico telefonico per confermare la responsabilità penale del reo.
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Carcere e cellulari: scatta la particolare tenuità del fatto
Un detenuto riceveva una condanna a sei mesi di reclusione per aver introdotto un telefono cellulare nell'istituto penitenziario. La difesa impugnava la decisione denunciando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l'omessa valutazione delle pene sostitutive. L'imputato aveva consegnato spontaneamente l'apparecchio, utilizzato esclusivamente per contattare i familiari durante l'emergenza sanitaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che i giudici di merito non possono negare la causa di non punibilità basandosi solo sulla gravità astratta del reato. Il giudice deve sempre esaminare il contesto concreto, le modalità dell'azione e la condotta collaborativa del reo. La Suprema Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata, disponendo un nuovo giudizio davanti alla Corte d'Appello.
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Introduzione di cellulari in carcere: colpevolezza e pena
Una donna ha tentato di portare quattro telefoni completi di schede telefoniche e caricatori al marito detenuto, nascondendoli sotto gli indumenti. L'allarme del metal detector ha bloccato l'ingresso all'area colloqui. I giudici di merito hanno condannato la donna per tentata introduzione di cellulari in carcere. La Corte di Cassazione ha confermato in modo definitivo la responsabilità penale della donna. La presenza dei dispositivi di controllo non rende l'azione inidonea né il fatto di particolare tenuità. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso sul calcolo della pena. I giudici precedenti hanno omesso di motivare la riduzione specifica prevista per il tentativo. La Corte ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla quantificazione della sanzione, disponendo un nuovo giudizio sul punto.
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Telefoni cellulari in carcere: no alla tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso de L'Imputato, condannato nei gradi di merito per il reato di introduzione o possesso illecito di strumenti di comunicazione all'interno di un istituto penitenziario. La difesa ha contestato la configurabilità del reato e ha richiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'imputazione relativa a telefoni cellulari in carcere era pienamente fondata e correttamente motivata dai giudici di secondo grado. Di conseguenza, la Corte ha respinto la richiesta di assoluzione per tenuità del fatto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro.
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Uso indebito di cellulare in carcere: risponde anche il parente
La Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per il padre di un detenuto, accusato di concorso nel reato di uso indebito di cellulare in carcere con l'aggravante mafiosa. L'indagato non si è limitato a ricevere le telefonate del figlio recluso, ma ha concordato nuovi contatti, veicolato notizie riservate su indagini e collaboratori di giustizia e gestito armi del clan. I giudici hanno stabilito che rispondere abitualmente e supportare le comunicazioni illecite non costituisce una passiva convivenza, ma integra un vero concorso morale. Ogni singola chiamata rappresenta infatti un autonomo impiego illecito del dispositivo, punibile anche all'esterno della struttura penitenziaria.
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Concordato in appello: sconto accettato ma ricorso bocciato
L'imputato, condannato per introduzione illecita di telefoni in carcere, ha stipulato un concordato in appello rinunciando ai motivi sulla responsabilità per ottenere uno sconto di pena con le attenuanti generiche. Dopo la rideterminazione della pena, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione sulla propria colpevolezza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'accordo preclude contestazioni sulla responsabilità o sul mancato proscioglimento, rendendo impugnabile la sentenza solo per vizi sul consenso, per difformità della pronuncia o per pena illegale. L'imputato deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Cellulare in carcere: la Cassazione nega la particolare tenuità
Un detenuto all'interno di una casa circondariale nascondeva un microfono telefonico di dimensioni minime per eludere i controlli dell'istituto penitenziario. Condannato per il reato previsto dall'articolo 391-ter del codice penale per l'illecita introduzione del dispositivo, l'uomo ha proposto ricorso per cassazione chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l'esclusione della recidiva. I giudici supremi hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione. La Suprema Corte ha chiarito che il possesso di un cellulare in carcere studiato appositamente per sfuggire ai controlli costituisce una condotta grave. La commissione di un reato durante la detenzione comprova inoltre una spiccata pericolosità criminale e giustifica l'applicazione della recidiva, confermando la condanna con spese di giudizio e sanzione pecuniaria.
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Accesso indebito a dispositivi di comunicazione: condanna ferma
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la condanna per il reato di accesso indebito a dispositivi di comunicazione in favore di soggetti detenuti. I ricorrenti contestavano la ricostruzione della propria responsabilità penale, riproponendo le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, una delle parti censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi del tutto inammissibili. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati replicavano semplici censure di merito e contestazioni generiche, senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata. I ricorrenti hanno perso il giudizio e sono stati condannati a pagare le spese processuali e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Misure cautelari personali: arresti confermati per l’avvocato
Un avvocato è stato sottoposto alle misure cautelari personali degli arresti domiciliari e dell'interdizione dalla professione forense per aver fornito un microcellulare a un proprio assistito recluso. Il legale ha impugnato il provvedimento sostenendo che la sola sospensione professionale fosse sufficiente a prevenire nuovi reati e che la condotta corretta mantenuta dimostrasse affidabilità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità dell'applicazione congiunta. I giudici hanno chiarito che l'interdizione impedisce l'abuso della funzione professionale, mentre la custodia domiciliare è indispensabile per recidere i contatti con ambienti della criminalità organizzata. Il mero rispetto delle restrizioni imposte costituisce un dovere dell'imputato e non un elemento idoneo ad affievolire il regime cautelare.
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Patteggiamento e ricorso per cassazione: accordo e inammissibilità
L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena con il Pubblico Ministero per un reato penale. Successivamente, la difesa ha presentato un ricorso per cassazione contro patteggiamento contestando la mancata valutazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha respinto l'impugnazione ritenendola generica e proposta al di fuori dei limiti tassativi fissati dalla legge. Chi sceglie il rito alternativo non può rimettere in discussione il merito dell'accusa concordata. I giudici hanno condannato l'Imputato al pagamento delle spese di giustizia e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione contro patteggiamento: limiti e rigetto
Un imputato per il reato di indebito possesso di dispositivi di comunicazione in carcere ha concordato una pena davanti al Tribunale. Successivamente, ha proposto ricorso contestando il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro patteggiamento, precisando che la legge limita drasticamente i motivi di impugnazione per le sentenze concordate. Le censure relative al calcolo della pena o al giudizio sulle attenuanti non rientrano nei casi tassativi ammessi dall'ordinamento. L'imputato ha perso la causa ed è stato condannato a versare tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
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Ricorso per cassazione contro patteggiamento: stop ai ripensamenti
L'Imputato ha concordato una pena davanti al Tribunale per l'indebito accesso a dispositivi di comunicazione durante la detenzione. Successivamente, il difensore ha presentato un ricorso per cassazione contro patteggiamento per contestare il bilanciamento tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché le censure non rientrano nei casi tassativi previsti dal codice di rito penale. I giudici hanno condannato L'Imputato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità: stop a condanne
Una cittadina subiva una condanna per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.) per aver violato il regolamento interno di un istituto penitenziario, tentando di introdurre strumenti non consentiti durante una visita. La difesa ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando come un regolamento generale non costituisca un ordine individuale e contingente. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, affermando che il divieto generale dell'istituto penitenziario non integra la contravvenzione contestata. La Suprema Corte ha annullato la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste, riconoscendo la piena assoluzione dell'imputata.
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Ricorso personale in Cassazione: il fai-da-te costa 3000 euro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente da un imputato contro una sentenza di patteggiamento. L'imputato aveva redatto e inviato personalmente l'atto tramite posta elettronica certificata, senza firma digitale, per contestare l'applicazione della recidiva. I giudici hanno chiarito che il ricorso personale in Cassazione non è più consentito dalla legge, richiedendo la firma di un difensore abilitato. Inoltre, i motivi del ricorso non rientravano tra quelli tassativamente previsti per contestare un patteggiamento. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Regime di detenzione differenziato: no allo sconto per il boss
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato l'applicazione del regime di detenzione differenziato per quattro anni a un detenuto ritenuto esponente di spicco di un clan mafioso. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata considerazione di una sentenza di assoluzione per un reato minore e contestando il rinvenimento di telefoni cellulari in carcere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la motivazione del provvedimento originario è solida, basandosi sull'attuale e concreto pericolo di collegamenti con l'associazione criminale. La Cassazione non può riesaminare i fatti già valutati, ma solo verificare la correttezza della legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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