La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio in un caso di usucapione di un archivio storico. A seguito di un accordo transattivo tra le parti, la richiesta di cessazione della materia del contendere è stata interpretata come rinuncia al ricorso. La Corte ha stabilito che in caso di estinzione del giudizio non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato, riservata solo ai casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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