In una causa originata da un contratto preliminare di vendita, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente. La Corte ha chiarito che tale rinuncia è efficace anche senza l'accettazione della controparte, poiché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Di conseguenza, la parte rinunciante è stata condannata al pagamento delle spese legali, ma è stato escluso il raddoppio del contributo unificato, non applicabile in caso di estinzione.
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