Un Comune ha emesso un avviso di accertamento per richiedere il pagamento dell'ICI su due piattaforme petrolifere a una società energetica. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato la pretesa impositiva, escludendo l'assimilazione delle piattaforme ai beni immobili soggetti a tributo locale. L'ente locale ha quindi promosso ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per ottenere il riconoscimento del tributo. Nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per definire bonariamente la controversia. Il Comune ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente accettata dalla controparte. I giudici Supremi hanno dichiarato l'estinzione del giudizio, compensato le spese legali e chiarito che la rinuncia esclude l'obbligo di versare il doppio contributo unificato.
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