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Art. 39 Costituzione — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 39 Costituzione

Condotta antisindacale nelle basi estere: giurisdizione italiana
Un'organizzazione sindacale italiana ha citato in giudizio uno Stato estero e i comandi delle sue basi militari in Italia, contestando una condotta antisindacale per violazione dei diritti di informazione e contrattazione collettiva a danno dei lavoratori civili locali. I giudici di merito avevano negato la giurisdizione italiana, ritenendo operante l'immunità statale a difesa dell'organizzazione militare. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribaltato le decisioni precedenti e ha stabilito che la giurisdizione spetta al giudice italiano. Le convenzioni internazionali prevedono l'applicazione integrale delle leggi italiane sul lavoro per la manodopera civile locale. L'attività sindacale protegge i diritti inviolabili dei lavoratori e rientra nell'ambito privatistico, non intaccando le funzioni sovrane di difesa dello Stato straniero.
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Condotta antisindacale nelle basi USA: giurisdizione all’Italia
Un'associazione sindacale ha denunciato la condotta antisindacale subita presso alcune basi militari estere in Italia, lamentando l'esclusione dalle trattative collettive e dalle informative aziendali. I giudici di merito avevano dichiarato il difetto di giurisdizione italiano, ritenendo lo Stato estero protetto dall'immunità sovrana. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ribaltato la decisione, dichiarando la sussistenza della giurisdizione italiana. La Corte ha chiarito che l'impiego di personale civile locale risponde a esigenze materiali e privatistiche, non sovrane. Di conseguenza, la tutela dei diritti sindacali rientra pienamente nella giurisdizione del giudice italiano, poiché l'immunità degli Stati esteri non può coprire atti di gestione del rapporto di lavoro che non toccano l'esercizio tipico di funzioni pubbliche o di governo.
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