L'Ente Previdenziale ha erogato somme a un cittadino in esecuzione di una sentenza di primo grado, successivamente ribaltata in appello. I giudici di merito hanno stabilito che il cittadino deve restituire solo quanto effettivamente incassato, confermando il principio della restituzione somme al netto delle ritenute fiscali. L'Ente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che per la previdenza pubblica debba applicarsi il recupero al lordo per evitare gravi oneri organizzativi e danni alle casse pubbliche. La sesta sezione civile, ritenendo la questione di massima importanza e priva di precedenti specifici per il settore pubblico, ha disposto la trasmissione del caso alla sezione ordinaria per una decisione definitiva.
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