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Art. 389 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 389 Codice di Procedura Civile

Restituzione somme giudizio di rinvio: l’Azienda vince il ricorso
Un'Azienda ha versato determinate somme a una Lavoratrice per adempiere a sentenze di merito provvisoriamente esecutive. Successivamente la Corte di Cassazione ha annullato la decisione precedente. Nel successivo processo di rinvio, la Corte d'Appello ha ridotto il risarcimento dovuto alla Lavoratrice. I giudici territoriali hanno tuttavia dichiarato inammissibile la richiesta dell'Azienda di riottenere l'importo pagato in piu, qualificandola erratamente come domanda nuova. L'Azienda ha quindi proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha accolto le doglianze della societa. I giudici di legittimita hanno chiarito che la restituzione somme giudizio di rinvio non e una domanda nuova. L'annullamento della sentenza cancella infatti il titolo del pagamento con efficacia retroattiva. Il giudice di rinvio deve percio decidere nel merito sulla richiesta restitutoria formulata dall'Azienda.
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Principio di non contestazione: l’azienda vince senza prove
Un'azienda ha richiesto alla lavoratrice la restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza d'appello successivamente annullata. La Corte d'Appello ha respinto la domanda ritenendo non documentato il pagamento. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti. Trova infatti applicazione il principio di non contestazione: se la lavoratrice non ha smentito di aver ricevuto la somma, ma ha solo discusso l'importo, il fatto non deve essere ulteriormente provato. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Restituzione somme al netto: il duello tra cittadino ed Ente
L'Ente Previdenziale ha erogato somme a un cittadino in esecuzione di una sentenza di primo grado, successivamente ribaltata in appello. I giudici di merito hanno stabilito che il cittadino deve restituire solo quanto effettivamente incassato, confermando il principio della restituzione somme al netto delle ritenute fiscali. L'Ente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che per la previdenza pubblica debba applicarsi il recupero al lordo per evitare gravi oneri organizzativi e danni alle casse pubbliche. La sesta sezione civile, ritenendo la questione di massima importanza e priva di precedenti specifici per il settore pubblico, ha disposto la trasmissione del caso alla sezione ordinaria per una decisione definitiva.
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