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Art. 387-bis Codice Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 387-bis Codice Penale

Procedibilità a querela: la parte civile salva la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per violazione di domicilio aggravata e violazione dei provvedimenti di allontanamento. La difesa sosteneva che, a seguito della riforma Cartabia, il reato di violazione di domicilio fosse diventato punibile solo dietro querela e che mancasse tale atto formale. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la costituzione di parte civile da parte della vittima equivale a una valida manifestazione di volontà di punire il reo. Di conseguenza, viene soddisfatta la condizione di procedibilità a querela senza necessità di un nuovo atto formale. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Violazione del divieto di avvicinamento: no a sconti di pena generici
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per la violazione del divieto di avvicinamento (art. 387-bis c.p.). Il ricorrente contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione complessiva della pena. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano generici e non si confrontavano con le adeguate motivazioni fornite dalla Corte d'Appello, la quale aveva già applicato un trattamento sanzionatorio mite. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Causa di non punibilità tra parenti: non vale senza coabitazione
Un uomo, già destinatario di un ordine di allontanamento dalla casa della sorella, viene condannato per estorsione e danneggiamento ai danni di quest'ultima. In sua difesa, invoca la causa di non punibilità tra parenti. La Corte di Cassazione conferma la condanna, stabilendo un principio chiaro: il beneficio non si applica se manca la coabitazione. Il provvedimento di allontanamento, in questo caso, era la prova decisiva dell'assenza di convivenza, rendendo impossibile applicare la norma speciale e giustificando pienamente la punizione per i reati commessi.
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Violazione divieto di avvicinamento: condannata nonostante la pace
Una donna, già soggetta a un ordine restrittivo, viene condannata per la violazione del divieto di avvicinamento dopo essere entrata in casa del marito e averlo aggredito. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, respingendo la sua richiesta di applicare la 'particolare tenuità del fatto'. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: chi commette più reati (violazione dell'ordine, di domicilio e aggressione) dimostra una condotta complessiva grave che non può essere considerata 'tenue', anche se i singoli episodi, presi da soli, potrebbero sembrarlo. La condotta reiterata impedisce di beneficiare della non punibilità. L'esito per la donna è la condanna definitiva.
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Tentata estorsione per canone non dovuto: condannato l’ex convivente
Un uomo, dopo la fine della convivenza con la proprietaria di un appartamento, ha cercato di costringere gli occupanti dell'immobile a pagargli un canone di affitto. La sua pretesa era però priva di qualsiasi fondamento legale. La Corte di Cassazione ha confermato la sua condanna per tentata estorsione per canone non dovuto. I giudici hanno respinto la tesi difensiva che si trattasse di un semplice 'esercizio arbitrario delle proprie ragioni', proprio perché mancava un diritto da tutelare. L'appello è stato dichiarato inammissibile e l'uomo condannato a pagare le spese processuali.
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Art. 387-bis cod. pen.: violazione e sanzioni
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all'Art. 387-bis cod. pen., dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall'imputato. Il ricorrente aveva contestato genericamente la propria responsabilità e richiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha stabilito che le doglianze erano prive di specificità e meramente riproduttive di quanto già esaminato in appello. Inoltre, la pluralità delle violazioni commesse alle prescrizioni dell'autorità impedisce il riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis c.p., confermando la gravità della condotta.
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