Una donna, condannata per aver favorito un'evasione, ottiene la sospensione condizionale della pena in primo grado. La Corte d'Appello, pur confermando la condanna su ricorso dell'imputata, revoca il beneficio perché già concesso due volte in passato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo che la revoca in questo caso è un atto dovuto e non discrezionale ('ope legis'), pertanto non viola il divieto di 'reformatio in peius' (divieto di peggiorare la situazione dell'imputato sul suo stesso appello).
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