La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un soggetto condannato per spaccio di lieve entità ed evasione. I motivi di impugnazione, che riguardavano l'utilizzabilità di alcune testimonianze e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sono stati giudicati eccessivamente generici. La Suprema Corte ha rilevato che la difesa non ha saputo contrastare efficacemente le motivazioni della sentenza d'appello, limitandosi a doglianze aspecifiche. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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