La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un affittuario di un'azienda di ristorazione che aveva apportato modifiche non autorizzate ai locali. La decisione si fonda su un vizio procedurale: il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata. Nel merito, la Corte ribadisce che gli obblighi dell'affittuario includono il divieto di innovazioni non consentite per iscritto, e che la violazione di tale obbligo genera un diritto al risarcimento del danno per il locatore, anche se l'inadempimento non è così grave da giustificare la risoluzione del contratto.
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