Il ricorrente, condannato per il reato di evasione, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, dell'attenuante dello stato di necessità, della recidiva e delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi erano meramente ripetitivi di questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici hanno confermato che la durata dell'allontanamento e i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato escludono l'applicazione di benefici, dimostrando una spiccata pericolosità sociale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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