Una società ha impugnato un provvedimento di sgravio parziale relativo alla tassa sui rifiuti (TARSU), ritenendolo insufficiente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che un'impugnazione sgravio parziale non richiede motivazioni particolari, poiché non introduce una nuova pretesa tributaria. Inoltre, ha chiarito che l'istanza in autotutela non può essere usata per contestare nel merito un accertamento fiscale ormai definitivo.
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