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Art. 383 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 383 Codice di Procedura Penale

Furto e morte nella fuga: cade l’accusa di omicidio colposo
Un esercente commerciale ha inseguito in auto l'autore di un furto appena avvenuto nel proprio locale. Durante la fuga, l'uomo inseguito è caduto o si è arrestato davanti a un muro di cemento, venendo urtato dal veicolo che slittava sul terreno viscido e perdendo la vita per le gravi lesioni. Il Tribunale ha assolto l'automobilista, escludendo l'intenzione lesiva e la colpa per via della velocità ridottissima e dell'impossibilità di frenare sul fango. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, condannando l'uomo per omicidio colposo per guida imperita. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna con rinvio: per ribaltare un'assoluzione, i giudici di merito devono confutare puntualmente le prove scientifiche della difesa e superare ogni ragionevole dubbio, senza basarsi su ricostruzioni astratte della manovra di emergenza.
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Rapina impropria: furto fallito e fuga violenta
L'autore del reato ha sottratto beni altrui e ha poi esercitato violenza per assicurarsi la fuga e l'impunità contro la reazione del derubato e delle forze dell'ordine. La difesa ha chiesto di derubricare il fatto a tentativo di furto o tentata rapina impropria, sostenendo l'assenza di un possesso stabile della refurtiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato di rapina impropria è pienamente consumato nel momento in cui la cosa viene sottratta e seguita da violenza o minaccia per garantire la fuga, anche se il colpevole detiene il bene solo per pochi istanti e viene bloccato subito dopo.
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