Una conducente ha impugnato una multa per eccesso di velocità rilevata tramite un sistema elettronico in postazione fissa. Dopo un iniziale annullamento da parte del Giudice di Pace, il Tribunale ha ribaltato la decisione confermando la sanzione. La ricorrente ha quindi adito la Corte di Cassazione lamentando ambiguità nel modello dell'apparecchio, l'assenza di omologazione per la velocità istantanea e l'inadeguatezza della segnaletica stradale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi di ricorso non indicavano specificamente le norme violate e che la segnaletica presente, sebbene priva della parola 'media', era idonea a informare l'utente del controllo elettronico. La decisione conferma che la valutazione dei fatti spetta esclusivamente ai giudici di merito.
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