Una cooperativa agricola ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che confermava la sua condanna al pagamento di oltre quattordicimila euro per una fornitura di merci a favore di una società. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo, relativo alla valutazione delle prove testimoniali, è stato ritenuto non censurabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato respinto in quanto operava la cosiddetta doppia conforme: quando le decisioni di primo e secondo grado sono identiche nei fatti, il ricorrente non può contestare l'omesso esame di un fatto decisivo se non dimostra che i due giudici hanno seguito percorsi logici differenti. La cooperativa ha tentato invano di rimediare a tale mancanza tramite una successiva memoria difensiva, atto che però non può sanare i vizi originari del ricorso.
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