Una società contribuente ottiene in primo grado l'annullamento di plurime cartelle di pagamento e notifica la sentenza direttamente presso la sede provinciale dell'ente di riscossione. L'ente impugna la decisione oltre i sessanta giorni canonici. La Commissione tributaria regionale dichiara l'appello inammissibile per tardività, ritenendo valida la notifica eseguita presso la sede dell'ente. L'ente di riscossione ricorre in Cassazione: sostiene che la notifica alla sede, anziché al difensore costituito, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. I giudici di legittimità, rilevata la complessità della questione processuale e l'esistenza di orientamenti contrastanti, rinviano la causa alla pubblica udienza per una trattazione congiunta con ricorsi analoghi.
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