La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di **nullità scrittura privata edilizia agevolata**. La controversia riguardava un accordo tra una Venditrice e un'Acquirente per il trasferimento di contributi statali legati a un immobile di edilizia agevolata. L'Acquirente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, ma la Corte d'Appello lo aveva revocato, dichiarando nullo l'accordo perché l'Acquirente non possedeva i requisiti per i contributi, violando l'Art. 20 L. 179/1992 e l'Art. 1343 c.c. La Cassazione, rilevando la particolare complessità interpretativa della questione di diritto e la presenza di giurisprudenza contrastante, ha deciso di rimettere la causa per la discussione in pubblica udienza, posticipando la decisione finale.
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