La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un tecnico informatico condannato per concorso in bancarotta fraudolenta documentale e frode processuale. Il tecnico aveva manipolato e cancellato file contabili di una società fallita, anche da remoto, per ostacolare la ricostruzione della situazione economica. La Corte ha ribadito che la bancarotta fraudolenta documentale è un reato di pericolo: basta la potenziale idoneità della condotta a ingannare, anche se il curatore non è stato effettivamente tratto in errore. L'extraneus (l'outsider) risponde del reato se agisce consapevolmente per aiutare gli amministratori. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
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