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Art. 374 Codice Penale — Anno 2026

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Frode processuale: no al riesame dei fatti in Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico de L'Imputato per il delitto di frode processuale. I giudici di merito avevano accertato la colpevolezza dell'uomo attraverso un'accurata ricostruzione documentale e istruttoria. La difesa ha proposto ricorso lamentando una scorretta valutazione delle prove e chiedendo una differente lettura dei fatti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché L'Imputato ha sollevato doglianze di mero fatto, estranee al giudizio di legittimità. A seguito del rigetto, L'Imputato deve pagare le spese del procedimento e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione e sanzione pecuniaria
Una persona offesa ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro l'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione alla richiesta di archiviazione per vari reati. La Suprema Corte ha confermato l'Inammissibilità del ricorso per cassazione poiché la legge stabilisce in modo rigido quali decisioni si possano impugnare. L'ordinanza del giudice di merito che convalida l'archiviazione non rientra tra i provvedimenti ricorribili davanti ai giudici di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha respinto la richiesta direttamente, condannando il cittadino al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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