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Art. 37 Codice della Crisi d'Impresa — Anno 2026

Altri anni per Art. 37 Codice della Crisi d'Impresa

Apertura della liquidazione giudiziale tra rinvio e insolvenza
Una società debitrice omette il deposito del piano di concordato preventivo nei termini fissati dal tribunale. La banca creditrice chiede un rinvio di sessanta giorni per valutare un possibile accordo transattivo. Nonostante la richiesta di rinvio, il tribunale dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, accertando un pesante debito tributario e previdenziale non sanabile. La società impugna la decisione sostenendo che la tolleranza della banca equivaleva a una rinuncia all'istanza e che il giudice avrebbe agito d'ufficio. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'azienda. I giudici confermano che la semplice richiesta di rinvio avanzata dal creditore non costituisce desistenza. L'inadempimento degli obblighi procedurali e lo stato di insolvenza irreversibile legittimano l'immediata apertura della liquidazione giudiziale, garantendo la celerità del procedimento concorsuale.
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Liquidazione giudiziale: non paga i debiti e perde il ricorso
La Corte di Cassazione ha confermato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di una società debitrice operante nel settore navale. La vicenda nasce dal mancato pagamento dei canoni di locazione stabiliti in un contratto immobiliare, generando un debito superiore a 600.000 euro nei confronti della società creditrice. La Corte d'Appello aveva accertato lo stato di insolvenza rilevando bilanci con patrimonio netto negativo e crediti inconsistenti. Nel ricorso in Cassazione, la società debitrice ha contestato le valutazioni sui propri controcrediti e sulle prove contabili. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il giudizio di legittimità non consente un riesame dei fatti o la rivalutazione delle prove già svolta dai giudici di merito. La società soccombente è stata quindi condannata al pagamento delle spese legali.
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Liquidazione giudiziale: confermata l’insolvenza societaria
Un ex socio e amministratore ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società a responsabilità limitata per un credito non rimborsato superiore a un milione di euro. Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura concorsuale e la Corte d'Appello ha confermato la decisione, ritenendo sussistente lo stato di insolvenza. La società ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, contestando la valutazione del debito societario. Tuttavia, l'impresa debitrice ha successivamente depositato rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese legali, rilevando l'infondatezza delle contestazioni relative ai finanziamenti dei soci e l'inammissibilità del riesame sui fatti.
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Composizione negoziale della crisi: stop se c’è insolvenza
Una società in liquidazione ha impugnato la dichiarazione di liquidazione giudiziale emessa su richiesta del Pubblico Ministero, sostenendo di aver diritto ad accedere alla composizione negoziale della crisi. La Corte d'Appello ha confermato la liquidazione giudiziale, rilevando uno stato di insolvenza irreversibile e l'uso strumentale della procedura negoziale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che l'apertura della liquidazione giudiziale fa venir meno la composizione negoziale della crisi e rende inefficaci le relative misure protettive. I giudici di merito hanno il potere di valutare l'inammissibilità della procedura negoziale se manca ogni concreta prospettiva di risanamento.
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Prescrizione del credito e liquidazione giudiziale
Una società di costruzioni ha impugnato la sentenza che dichiarava l'apertura della sua liquidazione giudiziale, sollevando per la prima volta in sede di reclamo l'eccezione di prescrizione del credito vantato dal creditore istante. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la prescrizione del credito è un'eccezione in senso stretto. Tale difesa deve essere proposta tempestivamente durante la fase istruttoria davanti al Tribunale e non può essere introdotta nel giudizio di reclamo, a meno che non sia stato violato il diritto al contraddittorio per vizi di notifica. La Corte ha inoltre chiarito che i debiti fiscali sospesi concorrono comunque al superamento della soglia di fallibilità.
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