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Art. 37 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Mancata comparizione: estinzione del giudizio
La Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze della mancata comparizione delle parti in un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo. A seguito della duplice assenza delle parti, il ricorso non è inammissibile, ma il procedimento si estingue d'ufficio. La Suprema Corte ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d'Appello, che aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, applicando per analogia gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile.
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