Una lavoratrice, licenziata da un sindacato locale, ha contestato il mancato tentativo di ricollocazione (repechage) a livello nazionale. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento, fondando la sua decisione sul principio di autonomia sindacale della sede territoriale. Secondo la Corte, se la struttura locale possiede una distinta soggettività giuridica, patrimoniale e gestionale, l'obbligo di repechage non si estende all'intera organizzazione nazionale.
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