Un cittadino si vede revocare il gratuito patrocinio perché, secondo l'Agenzia delle Entrate, il suo reddito familiare superava i limiti di legge. Il calcolo includeva il reddito di un familiare non convivente. L'interessato presenta ricorso in Cassazione, ma la Corte lo dichiara inammissibile. La decisione non entra nel merito del calcolo del reddito, ma si basa su un errore procedurale: il ricorso è stato presentato seguendo le regole del processo civile anziché quelle del processo penale, che impongono il deposito diretto in cancelleria. La sentenza sottolinea come un vizio di forma possa essere fatale, portando alla conferma della revoca del gratuito patrocinio e a una condanna alle spese.
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