Una lavoratrice ha agito in giudizio per ottenere l'inquadramento superiore al IV livello del CCNL pubblici esercizi, sostenendo di aver svolto mansioni di coordinamento. Sebbene il Tribunale avesse accolto la domanda, la Corte d'Appello ha riformato la sentenza, confermando il VI livello super (addetta mensa) per mancanza di autonomia decisionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che la ricorrente non ha depositato il testo integrale del contratto collettivo e ha tentato impropriamente di richiedere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
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