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Art. 369 Codice Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 369 Codice Penale

Falsa testimonianza per salvare l’amico: scatta la condanna
Un automobilista sanzionato per guida in stato di ebbrezza ha tentato di evitare la condanna con l'aiuto di due conoscenti. Nel processo, un amico si è autoaccusato falsamente di essere stato al volante, mentre l'altro ha reso una dichiarazione non veritiera al giudice per confermare tale versione. L'inganno ha portato a un'imputazione per falsa testimonianza e concorso in falsa incolpazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti i soggetti coinvolti. I giudici hanno confermato le responsabilità penali, evidenziando che le testimonianze erano smentite dai rilievi trasparenti e concordi effettuati dagli agenti di polizia. Chi mente per salvare un amico da una sanzione commette il reato di falsa testimonianza e risponde delle relative conseguenze penali ed economiche.
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Causa di non punibilità: non basta il legame familiare
La Corte di Cassazione ha stabilito che la causa di non punibilità per chi aiuta un parente a eludere la giustizia non è automatica. Un padre aveva creato un falso alibi per il figlio indagato. I giudici di merito lo avevano prosciolto in base al solo legame familiare. La Cassazione ha annullato la decisione, specificando che l'esimente si applica solo in una situazione di costrizione inevitabile, non quando si fabbricano prove volontariamente. L'atto di creare un falso alibi è una scelta deliberata per sviare le indagini e non rientra nella tutela prevista dalla legge.
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Causa di non punibilità: i limiti dell’art. 384 c.p.
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di assoluzione per falsa testimonianza, precisando che la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. si applica solo in presenza di un pericolo concreto e attuale di autoincriminazione per il testimone. Il semplice timore non è sufficiente a giustificare la menzogna. Il caso è stato rinviato al Tribunale per un nuovo esame che verifichi la sussistenza di tale rischio effettivo.
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