Una società agricola ha chiesto la liberazione di un terreno, sostenendo la scadenza di un contratto di affitto agrario. Il conduttore si è opposto, sostenendo una scadenza successiva e contestando la regolarità della disdetta e del tentativo di conciliazione. La Corte d'Appello ha accertato la scadenza del contratto al 10 novembre 2021, ordinando il rilascio del fondo. Il conduttore ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando anche la mancata compensazione delle spese legali di secondo grado. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso: i motivi sui fatti e sulla conciliazione sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e perché richiedevano un riesame del merito. Riguardo alle spese, la Corte ha chiarito che il giudice non deve motivare la mancata compensazione, poiché la condanna segue automaticamente la soccombenza.
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