Un avvocato ha richiesto il pagamento di compensi professionali a dei clienti. Durante il giudizio, l'avvocato ha proposto la ricusazione del giudice, che è stata dichiarata inammissibile, con conseguente sospensione del processo. La cancelleria ha comunicato l'ordinanza di sospensione tramite PEC ai difensori il 19 febbraio 2015. L'avvocato ha depositato l'istanza per la riassunzione del processo solo il 4 ottobre 2015. I giudici di merito hanno dichiarato l'estinzione della causa per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che il termine semestrale per la riassunzione del processo decorre dalla comunicazione PEC al difensore costituito e non dalla successiva notifica personale alla parte. Di conseguenza, l'avvocato ha perso la causa e dovrà versare un ulteriore contributo unificato.
Continua »